Rosatellum Bis: la legge, le implicazioni, le considerazioni

Rosatellum Bis: la legge, le implicazioni, le considerazioni

Indice:

Voto elettorale: cosa, come e perché

Il Rosatellum Bis

Il voto degli studenti fuorisede

La Politica

La governabilità e il Rosatellum Bis

[sta_anchor id=”introduzione” unsan=”Introduzione”]Voto elettorale: cosa, come e perché[/sta_anchor]

(a cura di Vincenzo Martucci)

Il prossimo 4 marzo avrà luogo uno tra i più importanti appuntamenti di partecipazione democratica previsto dall’ordinamento italiano (a garanzia della legittimità dello stesso): i cittadini saranno chiamati ad esercitare la propria sovranità votando per l’elezione dei loro rappresentanti politici. Questo è il motivo per cui Policlic ha deciso di dedicare una serie di articoli di approfondimento con la finalità di offrire al (e)lettore strumenti utili non solo a comprendere il valore, la finalità, la modalità di realizzazione, i limiti ed i possibili esiti della consultazione elettorale, ma anche a fare più chiarezza sulle posizioni che le diverse formazioni politiche dichiarano di sostenere relativamente alle tematiche più sensibili che i prossimi rappresentanti dovranno affrontare. Un discorso in tale direzione non può che cominciare con l’analisi dell’elemento da cui tutto ciò prende vita: il diritto di voto.

Inquadramento costituzionale

Premetto che dopo aver offerto un breve quadro generale relativo al diritto di voto mi soffermerò, per necessità di chiarezza espositiva e in linea con i fini dell’approfondimento, sull’analisi dello stesso nella sua dimensione “attiva”, relativa quindi all’elettore (diritto di votare), e rinviando ad un successivo approfondimento l’esame della sua declinazione “passiva”, riguardante il rappresentante eletto (diritto di essere votato).

Volendone offrire una collocazione giuridica, il diritto di voto rientra nella più ampia categoria dei diritti politici, quell’insieme di diritti riconosciuti ai cittadini per consentire loro di partecipare, in posizione paritaria, alla vita politica dello Stato di appartenenza. Si tratta, dunque, di quegli strumenti attraverso i quali i cittadini influenzano le dinamiche politiche nell’esercizio di quella sovranità tanto bramata che viene loro riconosciuta e garantita dalla stessa Carta costituzionale.

Il diritto di voto è, dunque, tra i più rilevanti strumenti attraverso cui si manifesta la sovranità del popolo, che viene “esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione” (art.1 Cost.). Nello specifico, la capacità elettorale attiva viene disciplinata dall’articolo 48 che, dopo averne riconosciuto la titolarità a “tutti i cittadini uomini e donne che hanno raggiunto la maggiore età”, con le sole limitazioni “per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”, stabilisce che “il voto è personale, uguale, libero e segreto” affinché sia rispettata l’effettiva democraticità del gesto elettorale. L’applicazione e il rispetto di quelli che vengono definiti standard minimi di democraticità è essenziale per la presenza di condizioni tali da permettere al singolo di esprimere liberamente la propria volontà politica.

In tal senso, il carattere della personalità del voto indica la necessità che esso venga espresso di persona, al fine di garantire l’uguaglianza, la libertà e la segretezza della scelta, con l’unica eccezione relativa ai casi di menomazione fisica per cui sono previste delle procedure che, se da un lato compromettono la segretezza, dall’altra consentono di superare quegli ostacoli naturali che impedirebbero l’esercizio del diritto di espressione del suffragio. Quanto alla libertà, questa implica che il votante da una parte debba essere libero da qualsiasi imposizione o pressione nella scelta elettorale, dall’altra debba essere posto di fronte a reali alternative tra cui poter scegliere.

Vien da sé che le qualità di libertà descritte si connettono strettamente con il principio di segretezza, con la finalità di garantire la libera volontà del singolo dalle pressioni indebite e dal controllo sociale. Ne deriva l’osservanza da parte dell’elettore di una serie di regole atte a tutelare, anche contro la sua volontà, la segretezza dell’espressione del suffragio.

L’ultimo elemento – o standard di democraticità – è l’uguaglianza, principio cardine cui la democrazia si ispira. Questo prescrive non solo il diritto da parte di tutti i cittadini al voto ma anche l’uguaglianza del voto di tutti gli aventi diritto, senza le distinzioni tipiche del periodo pre-democratico: quelle tra ricco e povero, colto e ignorante, uomo e donna. La questione dell’uguaglianza e dell’effettivo rispetto della stessa potrebbe sollevare delle problematiche (che non approfondiremo in questa sede) relative all’uguaglianza rappresentativa tra i vari collegi, sia in relazione alla delimitazione territoriale che al rapporto rappresentativo, dinamiche che dipendono sia dal meccanismo di trasformazione dei voti in seggi (sistema elettorale) che dalla cosiddetta legislazione elettorale di contorno.

Lo stesso comma 2 dell’articolo 48, dopo aver precisato le caratteristiche appena esaminate, individua nell’atto di votazione, con una formula tanto ambigua quanto significativa, un “dovere civico”. L’espressione scelta dal costituente fu il frutto di un compromesso tra l’idea di elettorato “funzione”, sostenuto da moderati e conservatori, e quella di elettorato “diritto”, proposto dai partiti di sinistra. Sebbene il voto sia quindi definito dovere civico, la norma non ha un carattere sanzionatorio e dunque sembrerebbe avere da un lato la funzione (diretta) di sollecitare il cittadino alla pratica elettorale, dall’altro la funzione (indiretta) di impedire una propaganda da parte dei pubblici ufficiali a favore dell’astensionismo. Pratica che spesso avviene per le elezioni deliberative (come i referendum) escluse, però, dalla norma in questione e dunque dalla doverosità civica.

Diritto di voto, democrazia e partecipazione politica

A questo punto, per una comprensione piena del significato del diritto di voto quale elemento di governo democratico, ritengo necessario percorrere brevemente quel processo storico che ha condotto all’estensione del suffragio universale e alla nascita delle moderne democrazie rappresentative.

Nel mondo occidentale, nel corso dei secoli che ci separano dalla nascita dello Stato moderno, con modalità ed intensità variabile nel tempo, numerosi conflitti si sono susseguiti nel tentativo, dapprima di ottenere l’indipendenza dal luogo di nascita e dal lavoro dei padri, e poi per la libertà di parola, di espressione, d’opinione, di associazione, per la libertà delle donne (all’interno e all’esterno del matrimonio), per elezioni libere ed eque e per il suffragio universale.

L’individuo ha sempre cercato nuovi spazi e margini di manovra per l’indipendenza dal giogo del potere oppressore e per l’autonomia nella determinazione delle proprie condizioni di vita pubblica e privata. Il suffragio universale riconosciuto e garantito nell’attuale democrazia liberale ne rappresenta l’esito che è, però, notevolmente incrinato dalle dinamiche che vedono l’individuo immerso in contesti privi di condizioni idonee allo sviluppo di una piena autonomia, capacità di riflessione critica e volontà di partecipazione politica.

È facile biasimare il disinteresse dei cittadini verso ciò che avviene nel mondo della politica, ritenuto troppo distante dalla vita quotidiana. Ed è facile farlo non di certo perché rappresenta la violazione di un dovere civico ma perché a dispetto della “distanza” percepita e condannata, la politica circonda, pervade ed orienta le nostre vite. Un sistema democratico, per costruzione e definizione, esiste perché è partecipato dall’individuo che lo vive in prima persona.

A prescindere dalla percentuale di astensione che verrà registrata durante questa tornata elettorale, se le odierne condizioni di vita (cioè il modo in cui ogni singolo uomo vive le sue giornate, in previsione anche di quelle che verranno) impediscono la nascita e lo sviluppo di capacità necessarie alla comprensione dell’importanza della partecipazione politica, allora oggetto di pubblica condanna non può essere il miope disinteresse del cittadino. Criticato e condannato deve essere, invece, l’ordine delle priorità della politica, alimentato e promosso da uomini-politici cresciuti in quelle stesse strutture e con quelle stesse priorità.

[sta_anchor id=”rosatellum” unsan=”Rosatellum”] Il Rosatellum Bis[/sta_anchor]

(a cura di Luca Di San Carlo)

Come funziona il nuovo sistema elettorale?

Fonte: Giornalettismo

Il nostro nuovo sistema elettorale è il Rosatellum bis (legge del 3 novembre 2017 n.165), approvato definitivamente con la fiducia lo scorso ottobre. Si tratta di un sistema misto, maggioritario e proporzionale, con il 36% dei seggi al primo ed il restante 64% al secondo.

Cosa significano maggioritario e proporzionale?

Il sistema maggioritario è quello per cui ciascun seggio di un parlamento, e quindi il rispettivo collegio territoriale di riferimento, viene vinto da quel candidato che in tale collegio è riuscito a conquistare la maggioranza dei voti. La maggioranza può essere relativa (come nel nostro caso e nel caso britannico, dove vince semplicemente chi supera gli altri con il first past the post system) o assoluta, per la quale è invece richiesto che il candidato raggiunga il 50%+1 dei voti e per questo è previsto talvolta un doppio turno elettorale (classico esempio è il modello francese). Ogni partito o coalizione può esprimere solo un candidato per collegio, da qui carattere di uninominale del metodo considerato. Il sistema proporzionale implica invece l’assegnazione dei seggi in base ai voti che ciascuna lista o coalizione prende in un collegio. I partiti in questo caso presentano non un solo candidato ma una lista (bloccata, nel nostro caso) dalla quale verranno presi i vincitori dei seggi una volta stabilita la quota di seggi spettante ad ogni partito in base alle percentuali ottenute. Poiché quindi in questo modello ci sono più candidati per ogni partito, i collegi relativi a questo sistema sono plurinominali e di solito geograficamente più grandi rispetto a quelli uninominali, dovendo eleggere più rappresentanti insieme.

231 seggi alla Camera e 109 al Senato sono legati a collegi uninominali assegnati su base maggioritaria secca, ovvero ogni partito o coalizione avrà un candidato e vincerà chi prende più voti nel collegio, senza doppio turno (tipo modello francese). Il resto dei seggi è legato invece a collegi plurinominali con listini bloccati che verranno assegnati su base proporzionale. Per procedere all’appena citata spartizione i partiti devono superare una soglia di sbarramento nazionale del 3% per le liste che si presentino da sole e del 10% per le coalizioni. Ci si potrà candidare in un collegio uninominale e parallelamente anche in massimo cinque collegi plurinominali.

Questi i link del ministero dell’interno con collegi e rispetti candidati:

I collegi rientrano all’interno delle circoscrizioni nel seguente numero: 28 per la Camera, 20 per il Senato più 2 per l’estero (ripartite in America settentrionale, America meridionale, Africa Asia Oceania e Antartide, Europa).

C’è inoltre una novità “materiale” per garantire una maggiore trasparenza e sicurezza del voto: il tagliando anti-frode. Un piccolo tagliando verrà infatti rimosso dalla scheda un attimo prima che l’elettore entri nella cabina per votare. Sotto di quello vi è un identificativo specifico per quella scheda in modo da evitare che questa possa venire sostituita o manipolata.

Cosa dovrà fare materialmente l’elettore per votare?

Potrà crociare il nome del candidato all’uninominale e il voto verrà esteso al partito (o alla coalizione) per la ripartizione nel proporzionale. In alternativa potrà votare per un simbolo e il voto verrà esteso anche al candidato per l’uninominale. Non sarà possibile praticare il voto disgiunto.

E se non sapete chi votare?

Esiste una possibilità, ai più sconosciuta, che si chiama non voto “di protesta”. Attenzione, non significa votare partiti antisistema ma esprimere il proprio dissenso attraverso una procedura regolare che potrete svolgere presso il vostro seggio elettorale, in alternativa alla scheda bianca o nulla, che finiscono solitamente tra quei voti, purtroppo, sprecati. In questo link maggiori informazioni e riferimenti normativi per chi volesse optare per tale possibilità.

Al netto delle indicazioni e dei tecnicismi

Cosa comporta questo sistema misto? Stando ai sondaggi che circolano ormai quasi quotidianamente, nessun partito o coalizione avrà la maggioranza necessaria per poter governare, vizio di forma immortale del sistema proporzionale, anche se in questo caso è temperato da una percentuale di maggioritario nei collegi. Si rischia quasi certamente un periodo di ingovernabilità, con una conseguente posizione determinante per il Capo dello Stato a causa di geometrie elettorali e partitiche altamente variabili ed inaspettate. D’altro canto però si sa che il sistema proporzionale è l’unico che garantisce una vera corrispondenza tra i numeri, le scelte dei cittadini e la futura composizione del parlamento.

Il problema centrale resta sempre la scarsa possibilità di scelta che hanno i cittadini, ai quali sono stati nuovamente propinati i famigerati ed antidemocratici listini bloccati, frutto purtroppo nella maggior parte dei casi di piazzamenti strategici operati dai partiti. Molti di noi sono ancora sicuramente ancora indecisi, altri convinti, altri ancora scoraggiati. In ogni caso votare è un diritto conquistato con non pochi sforzi e allo stesso tempo un dovere morale e civico da esercitare, quanto meno per non sentirsi ancora più esclusi e per esercitare il nostro potere più grande, attraverso un piccolo segno su di un foglio. Un retorico appello al voto? Forse sì, ma resta il fatto che l’indifferenza e il disinteresse non miglioreranno la situazione.

[sta_anchor id=”studenti”]Il voto degli studenti fuorisede[/sta_anchor]

(a cura di William De Carlo)

Come sottolineato nel secondo comma dell’articolo 48 della costituzione italiana, il Voto è un “dovere civico”. Ne deriverebbe, quindi, l’obbligatorietà da parte dello Stato di garantire a tutti i cittadini la parità di accesso a quella che è la più elementare e basilare funzione democratica: la partecipazione elettorale attiva. L’esperienza italiana mostra che ciò, seppur previsto dall’apparato costituzionale, non è riscontrabile nella realtà. Il caso che si vuole prendere in esame è quello relativo al voto degli studenti fuorisede all’interno dei confini nazionali. Migliaia di “universitari migranti”, infatti, non potendo (per legge) votare al di fuori del comune di residenza, vivono ai margini della vita democratica dello Stato.

Anche la legge 3/09 2017, n. 165 (nota come Rosatellum Bis), al pari di tutte le leggi elettorali che la precedono, non prevede la possibilità di votare al di fuori delle liste elettorali stilate nel proprio comune di residenza. Oltre a rappresentare la violazione di un diritto fondamentale, la legge in questione alimenta un fenomeno deleterio per la salute della nostra democrazia: l’astensionismo. Gli studenti che si trovano lontani dal proprio collegio elettorale, infatti, sono portati a rinunciare al loro diritto di voto, risultando, così, vittime della violazione del secondo comma dell’articolo 3 della costituzione:

“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Al fine di esercitare il proprio diritto di voto, lo studente potrebbe profittare delle agevolazione economiche concesse dal Viminale. Le agevolazioni economiche, fruibili solo a seguito del ritorno al comune di residenza, si esauriscono in uno sconto percentuale (variabile) sul costo del biglietto di un mezzo di trasporto nazionale convenzionato (qui il link alle varie tariffe con le relative agevolazioni). Appare subito chiaro, quindi, che il voto porta con sé un costo economico ingente. Quello monetario, però, non è l’unico freno alla partecipazione elettorale che il “fuorisede” si trova dinanzi. Molto spesso, come in questo caso, le consultazioni politiche coincidono con la sessione d’esame limitando così l’effettivo rendimento dello studente. Infine, vi è da considerare l’aspetto traumatico legato ai mezzi di trasporto: giornate intere perse in viaggi interminabili, soprattutto da nord verso sud. Questi sono i più importanti costi/opportunità che ogni universitario deve valutare al fine di poter esprimere il proprio “essere cittadino”.

I Governi della XVII legislatura non erano estranei a queste problematiche. Nel corso degli ultimi cinque anni, infatti, sono state avanzate più proposte di legge atte a regolamentare questa importante questione. Nonostante ciò, sia l’Italicum, che il Rosatellum e infine il Rosatellum Bis, non hanno previsto nessuna norma di “voto in mobilità” utile agli studenti fuori sede. Non volendo andare molto indietro nel tempo, riporto una proposta di Legge presentata nel 2016 e degli emendamenti all’attuale legge presentati nel 2017 da diverse forze politiche. La prima – a firma Lodolini – recitava così:

“prevedere, per i cittadini che, per motivi di studio, si trovano per un
determinato periodo in un comune del territorio nazionale diverso da quello
in cui sono residenti, l’ammissione al voto con procedura speciale, al di fuori
della sezione di iscrizione elettorale nell’ambito del comune di residenza”

Più recente, invece, è l’emendamento a firma Andrea Mazziotti, ex presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera dei Deputati. Quest’ultimo, tra le altre modifiche proposte, invitava il Governo a inserire all’articolo 3 della Legge elettorale il seguente comma:

“prevedere, per i cittadini che per motivi di studio, salute o lavoro si trovino
in un comune non appartenente alla propria regione di residenza, la facoltà
di esercitare su richiesta il diritto di voto in una sezione elettorale diversa da
quella nella quale si è iscritti nel proprio comune di residenza con una
procedura capace di assicurare la segretezza del voto e il rapporto col territorio
di residenza”

L’entità del “vuoto democratico” derivante da questa scelta effettuata dalla classe dirigente italiana è considerevole. Secondo i dati Istat, infatti, gli studenti interessati da questa svista politica sarebbero 349.921. Si può concludere constatando come il Rosatellum Bis, sotto il profilo della partecipazione democratica studentesca, non “rimuova gli ostacoli di ordine economico” che da sempre alterano il corretto funzionamento della nostra democrazia.

[sta_anchor id=”politica”]La politica[/sta_anchor]

(a cura di Alessio Marsili)

Sebbene non esista una precipua definizione di politica universalmente condivisa dal punto di vista accademico, essa può esser definita come la sfera dell’attività umana nella quale si espleta la competizione per l’acquisizione, la distribuzione e l’esercizio del potere. In termini analitici, la politica costituisce l’attività di direzione governativo-amministrativa concernente la creazione e la gestione di sistemi intenzionali di norme e regole che facilitano il coordinamento e la cooperazione degli attori sociali e determinano la distribuzione dei costi e dei benefici dell’azione collettiva.

Tutti i cittadini sono potenzialmente coinvolti in atti e comportamenti politici; e chi pratica “politica”, l’attività umana più elevata cui potersi dedicare, è influenzato da passioni, emozioni, ideali, ideologie, retaggi ed esperienze personali; e, sì, anche interessi personali. E non solo economici. Perché nascondersi e tenere celate le proprie, legittime, ambizioni in una timidezza che sa di pudica finzione? Al di là del senso romantico della militanza, nessuno fa politica per il semplice gusto di partecipare, principio guida della competizione di decoubertiniana memoria. Qualsiasi esperienza politica nasce per trasformare le proprie idee in attività concrete e tangibili, facendo sì che i propri valori e la propria visione del mondo costituiscano linee guida di una “azione di governo”; trasformare, cioè, ciò che pensiamo in politiche pubbliche.

Contrariamente alla fase oligarchico-liberale, caratterizzata da limitata inclusione e nella quale chi desiderava occuparsi di politica doveva procurarsi autonomamente i mezzi economici per farlo – facendo sì che essa rimanesse un dominio riservato di alcune categorie sociali – nella stagione della massificazione e democratizzazione della politica, alla quale fece progressivamente seguito l’universale estensione dei diritti civili e politici, emersero i “politici di professione”, coloro cioè che vivono “di” e “per” la politica. Il principio del finanziamento pubblico alla politica ed estensivamente al partito politico* risponde ad un elementare bisogno di giustizia. Non a caso, in tutte le liberaldemocrazie odierne è – mutatis mutandis – un principio vigente in conformità con i suoi caratteri di proporzionalità, neutralità ed universalità.

Il partito politico, architrave strutturale ed elemento imprescindibile della compartecipazione dei cittadini alla vita politica del paese, espleta una funzione pubblica e accettare il finanziamento di privati, gruppi di interesse e lobby particolari che senza assumere responsabilità di governo esercitano un condizionamento in proprio favore delle politiche pubbliche, verso cui la classe politica stessa sarà poi indebitata, equivale a riconoscere implicitamente la preminenza degli interessi particolaristici di suddetti privati. Un’opinione pubblica esasperata che vede l’origine di ogni male nella politica, e formazioni partitiche che volutamente ignorano l’importanza dell’indipendenza economica nell’espletamento dell’attività politico-amministrativa, concorrono ad una pericolosa involuzione ed opera di destrutturazione dell’attività “politica” in sé. La politica non può permettersi, data la complessità delle attività di gestione ed indirizzo e l’interdipendenza degli interessi in gioco, di tornare ad essere un circoscritto vacuum gestito da ricche oligarchie che posseggono adeguate risorse per affrontare dispendiose campagne elettorali a scapito della maggioranza della popolazione, “i governati”. Ma senza dinari, nessuna attività politica.

Il tema rappresenta – in Italia più che altrove – un tabù e troppo spesso ci si trincera dietro maschere di ipocrita silenzio. Conformemente alla legge n.13 del 2014, conversione del DL n.149 del dicembre 2013, dopo un periodo transitorio di graduale riduzione dei rimborsi durato circa tre anni, dai primi mesi del 2017 – cioè da circa un anno – il finanziamento pubblico ai partiti è stato del tutto abolito. Ed è, infatti, verticale il crollo delle entrate delle formazioni partitiche; una parte sempre crescente delle entrate nelle casse degli stessi provengono da una non indifferente quota dello stipendio degli eletti. Si fa un gran parlare, al giorno d’oggi, di inserire nelle prossime liste elettorali un sostanzioso numero di candidati “tecnici” esponenti dell’imprecisata “società civile”. Nell’affrontare una gravosa campagna elettorale, chiunque deciderà di misurarsi con la competizione elettorale dovrà impegnare il proprio capitale e investire risorse di tasca propria per la campagna; chi è dotato di professionalità di valore, di un’attività ben avviata e proficua, dovrà perciò immiserirsi per fare il parlamentare. Non certo una bella prospettiva.

Conseguentemente, per concorrere alla carica di parlamentare ed entrare nelle prestigiose aule dell’organo legislativo del nostro paese, non si faranno avanti i “ricchi”, piuttosto coloro (anche espressione della società civile) che non hanno nulla da perdere e che guardano alla politica quale ultima spiaggia per sbarcare il lunario. Oltre alla fedeltà soldatesca verso i capi dei partiti che hanno permesso loro l’elezione, all’impossibilità di conseguire effettiva indipendenza, ciò che si affermerà nel lungo periodo sarà l’arretramento qualitativo e l’endemica debolezza della “politica”. Occorre esser chiari: da un parlamentare povero non possiamo che attenderci una politica povera; povera di spunti, di idee, di investimento “personale”. D’altronde, in un’Italia in cui esperienza e professionalità sono al giorno doggi considerati dei disvalori, nulla di cui stupirsi.

[sta_anchor id=”governabilit”]La governabilità e il Rosatellum Bis[/sta_anchor]

(a cura di Guglielmo Vinci)

È stata e continua ad essere una domanda che lascia un importante interrogativo in queste incombenti elezioni politiche: Il Rosatellum Bis garantisce la governabilità al Paese? L’attuale legge elettorale, frutto dell’accordo (quasi) trasversale della politica italiana per la tornata del prossimo 4 Marzo, difficilmente garantirà la governabilità al vincitore delle urne.

Le motivazioni sono varie e risiedono in diversi fattori, primo tra tutti l’attuale assetto politico in Italia, che vede un sistema tripolare: il Movimento 5 Stelle in solitaria, il Partito Democratico con alleati dell’area (frammentata) di centro-sinistra e il centro-destra che si presenterà riunito in una coalizione, più di deboli accordi che di veri intenti. Con il voto del 4 Marzo per mezzo del Rosatellum Bis, il soggetto (singolo o di coalizione che sia) che prevarrà nella competizione elettorale dovrà avere almeno il quaranta per cento delle preferenze per ottenere il premio di maggioranza (36%) e poter ambire alla formazione di un Governo.

Le tre forze in corsa, stando ai sondaggi in continuo aggiornamento dei vari istituti statistici, non sono in grado di raggiungere tale cifra. Conseguentemente, le proiezioni volte ad abbassare la cifra indicata portano alla questione della ripartizione dei seggi all’interno del Parlamento: la legge elettorale porta forzatamente alla possibilità, post-voto, delle larghe intese tra i contendenti in gara. A riguardo si osserva la netta opposizione a tale possibilità da parte delle guide dei partiti di maggioranza e opposizione, eppure ufficiosamente le cose potrebbero cambiare e portare ad accordi politici tra forze apparentemente distanti tra loro. Il condizionale è d’obbligo.

Considerando tuttavia plausibile lo scenario di queste intese, il numero di seggi ottenuti o ottenibili in Parlamento sarà determinante. Ciononostante, le numerose combinazioni presentate dagli stessi istituti di rilevazione sembrano al momento non trovare una quadratura tale da risolvere il problema. Ciò è da attribuirsi a ulteriori concause legate al voto quali la variabile dell’astensionismo e la stessa struttura della legge elettorale, fortemente contestata dal M5S (“una legge ad hoc contro il Movimento, un’ennesima porcata del PD”, così si esprimeva Alessandro Di Battista nell’ottobre scorso), ma anche da altre forze politiche per gli svantaggi che arreca alla corsa al voto. Inoltre, la suddivisione tra collegi uninominali a sistema maggioritario e plurinominali con sistema proporzionale alla tedesca crea un assetto caotico che soddisfa pochi soggetti in gara e, meno che mai, l’elettorato.

Nell’incertezza e l’incessante attesa dell’esito delle incombenti elezioni, alla luce dei vari fattori tra loro collegati e qui menzionati, in queste settimane si sta riflettendo anche sulle possibilità di non governabilità del Paese a seguito del voto, qualora cioè le forze in campo non riuscissero a trovare i numeri per avere la maggioranza e per poter presentare una squadra di governo che venga approvata dalle Camere.

Le soluzioni di cui si sta parlando in questi giorni sono le seguenti:

a) Un “governo del Presidente”, esecutivo (alle volte tecnico alle volte meno) nominato dal Presidente della Repubblica. Il diretto interessato da questa ipotesi, Sergio Mattarella, appare però al momento alquanto restio a valutare tale opzione;

b) Un “governo di scopo”, un esecutivo di breve o media durata creato su mandato del Presidente della Repubblica allo scopo di realizzare alcuni provvedimenti prioritari per la stabilità del Paese. Uno di questi, qualora si realizzasse tale ipotesi – circolata secondo alcuni quotidiani e analisti politici – potrebbe appunto essere una nuova legge elettorale con cui andare poi al voto;

c) Un “governo di minoranza”, ipotesi alquanto difficile (l’Italia ha avuto solo due casi, molto brevi, di governi di minoranza) nella quale il soggetto vincitore delle elezioni che non fosse intenzionato ad accordarsi con gli altri contendenti in gara potrebbe rivendicare il diritto di formare ugualmente un governo. In quel caso, spetterebbe al Presidente della Repubblica il compito di indire le consultazioni per l’approvazione ed il sostegno di suddetto governo da parte degli altri partiti;

d) L’annuncio di nuove elezioni, con la stessa o con una nuova legge elettorale (sempre che non intervengano sentenze della Corte Costituzionale).

Prospettive che possono soddisfare gli amanti delle statistiche e dei pallottolieri, ma decisamente non l’elettorato composto da cittadini sempre più disaffezionati e disillusi dalla politica.

La Redazione per Policlic.it

Note

La Politica

* Secondo la definizione di Max Weber: “associazioni fondate su di un’adesione formalmente libera, costituite al fine di attribuire ai propri capi una posizione di potenza all’interno di un gruppo sociale e ai propri militanti attivi possibilità ideali o materiali per il perseguimento di fini oggettivi o per il perseguimento di vantaggi personali (o per tutti e due gli scopi)”

Fonti

Introduzione

Norberto Bobbio (1995), “Democrazia” in Alla ricerca della politica, Bollati Boringhieri, Torino
Cecilia Corsi, “Sovranità popolare, cittadinanza e diritti politici” in Scritti in onore di Giuseppe Palma, G. Giappichelli Editore, Torino
Luigi Ferrajoli (2013), La democrazia attraverso i diritti, Laterza
Enrico Grosso, “Cittadinanza giuridica e partecipazione politica”, IX Convegno internazionale della S.I.S.E
David Held (1999), Democrazia e ordine globale, Asterios
Fulco Lanchester (1993), “Voto: diritto di (dir. pubbl.)” in Enciclopedia del diritto, vol. XLVI, Milano
Ida Nicotra, “Diritti Politici”, Biblioteca Liberale, url: http://www.bibliotecaliberale.it/glossario/d/diritti-politici/

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