Crisi e usura

Crisi e usura

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L’usura come riflesso della crisi economica

L’usura, nella sua accezione moderna, identifica una sproporzione tra le prestazioni di chi eroga una somma di denaro e di chi, ricevendola, deve in seguito restituirla. Si tratta di una pratica certamente illecita, che esprime al meglio il rapporto che lega il denaro alla crisi economica e al potere.

Dal primo punto di vista, quasi sempre accade che il prestito usurario venga chiesto da chi versi in stato di bisogno economico. Questi, non riuscendo ad accedere agli ordinari canali di finanziamento offerti da banche e istituti di credito, è infatti costretto a rivolgersi alla malavita per soddisfare i propri bisogni quotidiani. Il prestito usurario diviene, quindi, l’unico strumento a disposizione del soggetto per far fronte alla sua crisi economica individuale.

Il nesso tra usura e crisi rileva, tuttavia, anche su un piano più generale. Per comprenderne le ragioni, occorre premettere sin d’ora che l’ordinamento non disapprova in sé il prestito oneroso di denaro, quanto piuttosto la pattuizione d’interessi in misura sproporzionata o superiore al limite legale. Il contratto di mutuo, infatti, sebbene normalmente preveda la corresponsione d’interessi a vantaggio del mutuante, è espressamente riconosciuto e regolato dal Codice civile[1]. Proponendoci di approfondire successivamente il metodo per calcolare il limite dell’usura, è bene qui anticipare che pure il mutuo, di per sé lecito e addirittura tipizzato dal legislatore, può essere almeno in parte usurario. Proprio questo tipo di contratto, specialmente in una sua particolare declinazione, si lega inscindibilmente al concetto di crisi economica. Infatti, se stipulato in forma variabile, al mutuo viene applicato un tasso d’interesse che si determina sulla base di particolari indici economici che, a loro volta, oscillano in base all’andamento dei mercati finanziari. È allora evidente che il mutuo, acceso dal soggetto per far fronte alla crisi economica individuale, riflette un’eventuale crisi del mercato con le fluttuazioni del proprio tasso d’interesse[2]. Se quest’ultimo, nonostante le variazioni, si mantiene entro i limiti ordinamentali, il mutuo resta lecito. Se, al contrario, l’interesse applicato supera il cosiddetto “tasso-soglia”, potrebbero porsi dei problemi d’illiceità sopravvenuta del contratto[3].

Passando al rapporto tra denaro e potere, è facile comprendere quanto forte sia la coercizione che esercita l’usuraio sull’usurato, il quale vive nella costante angoscia di dover restituire al primo la somma già ottenuta in prestito. La frustrazione del soggetto che, già in stato di bisogno, non riesce a procurarsi il denaro necessario a rifondere il proprio debito, cresce poi di giorno in giorno, poiché egli è ben consapevole che il quantum dovuto aumenta col trascorrere del tempo.


Dalle usurae romane all’Inferno di Dante

Prima di esaminare i principali strumenti giuridici che il legislatore ha approntato, sia in ambito penale che civile, per il contrasto dell’usura, giova premettere alcuni cenni storici.

Il termine “usura” non ha sempre avuto la stessa connotazione negativa che lo caratterizza oggi. La giurisprudenza romana, infatti, indicava col nome di usurae i frutti derivanti dall’usus del denaro, ossia dal suo impiego. In altri termini, riconoscendo la naturale fecondità del denaro, i giuristi dell’epoca ritenevano giusto che chi utilizzasse, a proprio vantaggio, il denaro altrui corrispondesse degli interessi al creditore. Le usurae avevano allora una funzione equitativa, poiché compensavano il sacrificio di colui che, prestandolo ad altri, si privava temporaneamente del proprio denaro[4].

La concezione romana della naturale fruttuosità del denaro è stata poi sovvertita nei secoli successivi, quando i Padri della Chiesa ricavarono dalle Sacre Scritture il divieto d’interessi. L’avversione cristiana per chi elargisce prestiti di denaro si riflette nella Commedia, dove gli usurai sono collocati nel terzo girone del settimo cerchio dell’Inferno. Dante costringe questi dannati a sedere su un sabbione rovente, tempestati da una pioggia di fuoco, e li obbliga a portare al collo una borsa come simbolo della loro colpa.

Venendo ai giorni nostri, l’idea del denaro come bene fecondo è stata accolta tanto dal Code Napoléon – che all’articolo 584 identificava gli interessi come “frutto del capitale”[5] – quanto dalla dottrina italiana sviluppatasi successivamente[6].

Il Codice civile vigente inserisce gli interessi tra i frutti civili, definiti al terzo comma dell’articolo 820 come “quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia”. I compilatori del Codice sposano dunque l’idea romanistica della naturale fecondità del denaro, il quale frutta interessi al titolare che, prestandolo, lo conceda in godimento ad altri[7].

Come già accennato, quindi, l’ordinamento italiano riprova non tanto il prestito di denaro remunerato dall’apprensione d’interessi, bensì la misura sproporzionata di questi ultimi.


L’usura come fenomeno multidisciplinare

L’usura è un fenomeno caratterizzato da un’indole espansiva e da una vocazione multidisciplinare.

Il legislatore, infatti, si è sempre mosso su più fronti per arginarne la diffusione, approntando rimedi tanto in ambito penale che civile[8].

In via preliminare, giova osservare come il concetto di “usura” sia mutato nel tempo, assumendo connotati differenti da quelli originari. Questo cambiamento ha condotto alla definizione di strumenti di tutela diversi rispetto a quelli tradizionali, proprio al fine di adeguare la risposta ordinamentale alle nuove sensibilità.

Si è infatti passati da una concezione dell’usura “soggettiva” a una “oggettiva”. La prima proteggeva soltanto l’individuo debole, sanzionando coloro che si approfittassero dell’altrui stato di bisogno economico. La seconda, che prescinde invece dalle condizioni delle parti, sanziona la pattuizione d’interessi oggettivamente sproporzionati.

In altri termini, si è avvertita la necessità di far fronte a un diverso “volto” del fenomeno usurario, molto più insidioso, che coinvolge le banche e gli intermediari finanziari quali erogatori di credito e di liquidità. Questi soggetti, predisponendo unilateralmente i contratti di finanziamento, talvolta vi applicano interessi esosi, che l’ordinamento considera eccessivi a prescindere dall’eventuale stato di bisogno del cliente. Si è dunque passati da una visione personalistica del fenomeno usurario, volta a tutelare il singolo da chi lucra sull’altrui disperazione, a una oggettivistica, che vuole scongiurare l’applicazione di interessi in sé eccessivi, tali anche alla luce del generale equilibrio dei mercati.

Prima di esaminare i rimedi penali e civili del fenomeno usurario, giova approfondire il meccanismo delineato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 per individuare il cosiddetto “tasso-soglia”. Punto di partenza è il tasso effettivo globale medio (TEGM), che la Banca d’Italia rileva periodicamente sulla base dei tassi d’interesse applicati, in quel determinato momento storico, dai vari istituti di credito. Questo parametro, rivalutato in base alle indicazioni di legge, consente all’interprete di individuare la cosiddetta soglia legale, oltre cui gli interessi praticati dalle banche si considerano usurari[9].

Fatta questa premessa sul cambiamento della natura fattuale e giuridica dell’usura, è ora possibile esaminare gli strumenti predisposti dal legislatore per contenerne la diffusione.


Il reato di usura

Il reato di usura è previsto dall’articolo 644 c.p., che al primo comma ne reprime le manifestazioni oggettive, mentre al quarto punisce la cosiddetta “usura in concreto”.

Più in dettaglio, la disposizione esordisce sanzionando “chiunque, […], si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o vantaggi usurari […]”.

Questa parte della norma risponde alla volontà legislativa di perseguire il reato a prescindere dalle condizioni soggettive della vittima, poiché la fattispecie è integrata dalla mera dazione o promessa di denaro o di altri vantaggi aventi natura usuraria. Siccome la norma non specifica quando il denaro o il vantaggio debba intendersi “usurario”, l’interprete dovrà mutuarne le caratteristiche da altre fonti, ossia da quelle che fissano il tasso-soglia. Queste ultime sono infatti richiamate dall’articolo 644 c.p., il quale al terzo comma chiarisce che “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari[10].

Lo stato soggettivo della vittima, indifferente nella fattispecie appena commentata, torna a rilevare in quella delineata nel successivo quarto comma della norma, per cui “sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, […] risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità […], quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.

Questa parte della norma, che reprime la cosiddetta usura in concreto, rileva sotto almeno due profili.

Innanzitutto, sanzionando colui che si approfitti dell’altrui stato di bisogno, completa la tutela offerta dal precedente primo comma, a patto che vi sia sproporzione tra le somme richieste e la prestazione fornita[11].

In secondo luogo, la norma persegue la cosiddetta usura reale, ossia quella che prescinde dalla richiesta e dalla corresponsione di interessi. Può infatti accadere che l’accordo usurario abbia a oggetto non già interessi illeciti, bensì altri vantaggi che, per loro natura, siano sottratti al meccanismo del tasso-soglia. Non potendo qui operare alcun parametro oggettivo, il reato valorizza lo stato di difficoltà economica della vittima che, in cambio di denaro o di altra utilità, dà o promette un proprio bene dal valore sproporzionato in eccesso rispetto a quanto ricevuto.

Il discrimen tra le due forme di usura appena esaminate è evidente. La prima, di carattere oggettivo, tutela la vittima dai possibili abusi degli istituti di credito, il cui maggior potere contrattuale potrebbe indurre il cliente ad accettare condizioni di finanziamento oggettivamente inique. La seconda, di natura soggettiva, tutela la libertà di autodeterminazione di colui che, oppresso dalle difficoltà finanziarie, potrebbe depauperare il proprio patrimonio con operazioni economiche sconvenienti[12].

In conclusione, è bene osservare che la norma non esige la materiale corresponsione degli interessi o dei vantaggi usurari, essendo sufficiente la loro promessa per l’integrazione del delitto. Si tratta, infatti, di un reato di pericolo, che tutela il soggetto prima ancora che si verifichi un danno e, quindi, già al momento dell’accordo potenzialmente lesivo[13]. Questa peculiarità, che anticipa l’intervento penale, caratterizza l’usura quale reato “a condotta frazionata”. In questo modo, l’agente risponde già per la sola pattuizione usuraria, anche se a essa non segua l’effettiva dazione degli interessi. Dove però questa avvenga, varrà quello come momento di consumazione del reato, in modo da posticipare nel tempo il decorso del termine di prescrizione[14].


Il rilievo civilistico dell’usura

La riforma introdotta dalla l. 108/1996 ha inciso anche sui rimedi civilistici del fenomeno usurario.

Prima della novella, laddove il contratto di finanziamento prevedesse un interesse superiore al tasso-soglia, esso veniva automaticamente ricondotto entro i limiti fissati dalla legge. La riforma ha invece attribuito al rimedio una connotazione sanzionatoria, modificando il secondo comma dell’articolo 1815 c.c. in modo che “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Si tratta di una nullità parziale, che colpisce la sola pattuizione usuraria e non l’intero contratto, in modo che il soggetto finanziato possa trattenere le somme ricevute a mutuo e restituirle, successivamente, senza alcun interesse[15]. È evidente che, in questo modo, il legislatore abbia inteso sanzionare la condotta scorretta del mutuante, senza con ciò frustrare il bisogno di liquidità del mutuatario. Questi, se la nullità avesse colpito non la singola clausola ma l’intero contratto, sarebbe stato infatti costretto a restituire immediatamente tutto il denaro ricevuto.

L’articolo 1815 c.c. ben si presta a disciplinare le ipotesi di usura che dipendano dalla pattuizione di interessi in misura superiore al tasso-soglia. Può accadere, però, che le parti convengano la restituzione del denaro in una sola tranche, quantificandolo in eccesso rispetto alla prestazione originariamente ricevuta dal soggetto finanziato[16]. Si tratta di una forma di usura “non a interessi”, analoga a quella già osservata in ambito penale, in cui il vantaggio per l’usuraio consiste nella ricezione di un’unica somma di denaro, sproporzionata rispetto a quella precedentemente prestata. In questo caso, secondo la tesi prevalente, opererebbe l’articolo 1448 c.c., il quale prevede la rescissione del contratto laddove vi sia “sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio […]”. Si tratta di un rimedio contrattuale, che colpisce e pone nel nulla le operazioni economiche sproporzionate, in cui una parte approfitti della particolare debolezza dell’altra che versi in stato di bisogno economico o di pericolo[17].


Un contratto inizialmente genuino può diventare usurario?

Merita infine d’essere approfondita la cosiddetta usura sopravvenuta, oggetto di un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Si tratta di un fenomeno che ha acquisito particolare rilievo con l’oggettivizzazione dell’usura, poiché l’interesse convenuto dalle parti può superare il tasso-soglia non solo a partire dalla conclusione dell’accordo, ma anche in un momento successivo. In altre parole, è ben possibile che il contratto di finanziamento nasca perfettamente legittimo e che, nel corso della sua esecuzione, divenga usurario. Ciò può verificarsi o a causa dell’abbassamento della soglia di usura individuata dalla legge[18], oppure per la fluttuazione dell’interesse applicato nelle operazioni economiche a tasso variabile.

L’usura sopravvenuta pone un duplice ordine di problemi poiché, in primo luogo, non è pacifico il suo rilievo giuridico e poi, pur volendolo ammettere, non è ben chiaro quale rimedio si presti al suo contenimento.

Secondo un primo orientamento, questa peculiare tipologia di usura sarebbe giuridicamente irrilevante, poiché la conformità del contratto alla legge andrebbe verificata al momento della sua stipula. Questa tesi è suffragata dalla legge d’interpretazione autentica dell’usura[19],  la quale chiarisce che “[…] si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti […]”. Da questa norma, parte della giurisprudenza ha inferito che per l’applicazione dei rimedi civili e penali all’usura, rileva esclusivamente il momento genetico del contratto, non quello della sua esecuzione.

Altra parte della giurisprudenza ha invece accordato rilievo al fenomeno in discorso, ritenendo che il tasso divenuto usurario in costanza del rapporto debba essere automaticamente sostituito con quello rispettoso del parametro legale[20]. Si tratta invero di una tesi minoritaria, poiché quella prevalente ha sempre negato che l’usura sopravvenuta e, in generale, le sopravvenienze contrattuali, possano determinare la nullità di un contratto o di una sua clausola[21].

Giova qui riferire un’ulteriore posizione giurisprudenziale, diversa dalle due precedenti, che risolve il problema dell’usura sopravvenuta per mezzo del principio di buona fede. In dettaglio, posto che quanto avviene dopo la stipula di un contratto non può inficiarne la validità[22], è stato sostenuto che la pretesa d’interessi usurari, successiva alla stipula, potrebbe collidere col dovere di buona fede esecutiva di cui all’articolo 1375 c.c. La norma, che obbliga le parti a eseguire il contratto secondo buona fede, verrebbe violata da chi, dopo il perfezionamento dell’accordo, pretenda dalla controparte una prestazione economica che travalica i limiti legali. Il giudice potrebbe dunque riconoscere, da un lato, l’inesigibilità degli interessi e, dall’altro, un risarcimento a vantaggio della parte lesa[23].

La Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha di recente sconfessato quest’orientamento, statuendo che l’usura sopravvenuta non può condurre né all’invalidità né, tantomeno, all’inefficacia del contratto. Pur confermando che le parti, nell’esecuzione dell’accordo, debbano comportarsi secondo buona fede, i giudici hanno infatti precisato che la pretesa successiva di interessi usurari non violi, in sé, le regole di buona fede e correttezza. In altre parole, la Corte ritiene che l’usurarietà sopravvenuta dell’accordo potrebbe dipendere dalle ordinarie dinamiche contrattuali, quale la fisiologica fluttuazione del tasso soglia. Per ritenere scorretto l’operato della banca serve un quid pluris, dal quale traspaia la volontà del mutuante di ledere gli interessi della controparte, abusando della propria posizione di forza[24].

Da quanto sopra riferito, emerge chiaramente la volontà ordinamentale di contrastare l’usura su più livelli. Coniugando rimedi penali e civili, il legislatore ha infatti approntato un sistema in grado di reprimere tanto i fenomeni usurari a matrice oggettiva, quanto quelli di natura soggettiva. I primi si sostanziano nella pattuizione di interessi superiori al limite di legge; i secondi, invece, nell’approfittamento dell’altrui stato di bisogno, senza che sia indispensabile la restituzione frazionata del denaro dato a prestito. In questo modo, è possibile contrastare tanto l’usura “tradizionale”, ossia quella praticata dalla malavita, quanto l’usura delle banche, realizzata con contratti apparentemente leciti. Può infatti accadere che gli istituti di credito applichino tassi d’interessi che superano i limiti legali: se questo accade sin dalla stipula del contratto, il cliente potrà facilmente ottenere tutela in sede giudiziale. Laddove, invece, l’interesse sfori il tasso-soglia in un momento successivo, il contratto rimarrà immutato se la banca dimostra che l’usurarietà non è dipesa dalla propria malafede.

Daniela D’Adamo e Francesco Battista per www.policlic.it


Note e riferimenti bibliografici

[1] Il Codice civile disciplina il mutuo nel suo Libro IV, Titolo III, Capo XV.

[2] R. Cafaro e P. Pagliaro ne Il contratto di mutuo, Giuffré, Milano 2011, p. 6, ritengono che il tasso variabile sia rischioso perché “se l’inflazione cala la rata diminuisce; ma, in caso contrario, aumenta”.

[3] Il metodo di calcolo del tasso soglia e la tematica dell’usura sopravvenuta saranno approfonditi, infra, nella parte dedicata ai rimedi giuridici.

[4] Cfr. G. Pantano, Dell’usura e della mora secondo il diritto romano, 1864, pp. 4 ss. Un parallelo tra la concezione moderna dell’usura e quella romanistica è offerto da M. Fratini, Il Sistema del diritto civile, vol. 1, Le obbligazioni, Dike giur. ed., Roma 2017, pp. 73 ss.

[5] In dettaglio, secondo l’art. 584 del Code Napoléon, “i frutti civili sono le pigioni delle case, gli interessi di capitali esigibili, le rendite costituite”.

[6] Cfr. M. Fratini, op. cit., p. 74.

[7] La Relazione di accompagnamento al Codice civile distingue tre tipologie d’interessi: corrispettivi, moratori e compensativi. I primi, che costituiscono il prezzo dell’uso del denaro altrui, si producono naturalmente per effetto del godimento di un capitale non proprio. I secondi sono invece dovuti in caso di ritardo nella restituzione del prestito e, pertanto, assolvono una funzione lato sensu sanzionatoria del debitore. La terza tipologia ha invece confini incerti, poiché gli interessi compensativi sono dovuti nei soli casi specificamente previsti dalla legge. La dottrina, rilevandone la funzione di scambio, tende a ricomprendere quest’ultima categoria d’interessi all’interno della prima, così sostituendo la tripartizione legale con la bipartizione tra interessi moratori e non moratori. Cfr. C. M. Bianca, Diritto civile, vol. IV, L’obbligazione, Giuffrè, Milano 2019, pp. 177 ss.

[8] R. Galli, Nuovo corso di diritto penale, CEDAM, Padova 2017, pp. 458 ss.;

[9] Per il calcolo del tasso-soglia, il parametro individuato dalla Banca d’Italia viene aumentato di un quarto, più ulteriori quattro punti percentuali, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non potrà essere superiore a otto punti. Giova precisare come tale metodo di calcolo sia stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l’art. 2, c. 4 della l. 108/96, il quale in precedenza determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50 per cento.

Il TEGM viene rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia, per conto del MEF, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Esso viene rilevato osservando gli interessi praticati da banche e intermediari finanziari in operazioni di natura omogenea, tenendo conto di oggetto, importo, durata e rischi delle varie tipologie.

[10] Si tratta di un elemento normativo della fattispecie, per mezzo del quale la norma penale recepisce il contenuto normativo di una disposizione appartenente a un’altra branca del diritto.

[11] In questa seconda manifestazione del reato di usura, è evidente la centralità riconosciuta alle componenti soggettive. Da un lato, infatti, rileva la debolezza del soggetto passivo, conseguenza delle difficoltà finanziarie che lo hanno indotto a chiedere denaro a prestito. Dall’altro, rileva la sproporzione tra la somma da questi ricevuta e quella successivamente restituita. È bene notare che l’attuale formulazione della norma, differentemente dalla precedente, non si riferisce più allo stato di necessità della vittima, bensì alla sua semplice difficoltà economico-finanziaria, purché a essa si accompagni la sproporzione tra le prestazioni.

[12] Nel prosieguo della trattazione, si vedrà come questa seconda forma di usura trovi tutela anche in ambito civilistico, dove opera la rescissione del contratto.

[13] R. Garofoli, Manuale di diritto penale, Parte generale, Nel diritto editore, Bari 2020, p. 300 ss.

[14] La lettura dell’usura come reato a condotta frazionata è quella prevalente, ma non esclusiva. Secondo altri autori, si tratterebbe infatti un reato istantaneo a effetti permanenti, che si consuma con la mera promessa di denaro o altri vantaggi usurari. A suffragio della tesi si sostiene che, se l’usura fosse un reato a condotta frazionata, la previsione di cui all’art. 644-ter c.p. sarebbe inutile, poiché il decorso della prescrizione a partire dall’ultima riscossione degli interessi sarebbe scontato.

[15] F. Caringella e L. Buffoni, Manuale di diritto civile, Dike giur. ed., Roma 2019, p. 581 ss.;

[16] I contraenti potrebbero, ad esempio, convenire la restituzione di € 500 a fronte di un prestito iniziale di € 50.

[17] Alcuni autori hanno tuttavia ritenuto non pertinente il rimedio della rescissione, poiché l’art. 1448 c.c. è applicabile solo se la lesione “eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto”. Stando a questa corrente di pensiero, nelle ipotesi in cui manchi una sproporzione tanto consistente, dovrebbe trovar spazio la nullità parziale per violazione di norme imperative, rinveniente dal combinato disposto degli artt. 1418 c.c. e 644 c.p.

[18] Si è già riferito che il tasso-soglia dipende dal TEGM rilevato, con cadenza periodica, dalla Banca d’Italia.

[19] Il riferimento è al d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24.

[20] Cass. civ., Sez. I, sent. 11 gennaio 2013, nn. 602 e 603. Questa soluzione poggia sugli artt. 1419 c.c. e 1319 c.c., dalla cui applicazione discende la nullità della clausola che viola la norma imperativa e la sua sostituzione col parametro legale.

[21] La tesi prevalente poggia sulla considerazione che la nullità è un vizio originario dell’atto che, in quanto tale, non può colpire il contratto per difetti sopravvenuti durante la sua esecuzione.

[22] Un contratto nato perfetto non può poi divenire invalido, poiché la nullità sanziona i vizi congeniti dell’atto e non quelli sopravvenuti in corso d’esecuzione.

[23] Il principio di buona fede, nel suo valore integrativo, obbliga ciascuna parte del contratto a tutelare le ragioni dell’altra durante l’esecuzione dell’accordo, a patto che ciò non implichi un sacrificio eccessivo. Così, la pretesa successiva di un interesse usurario violerebbe l’obbligo derivante dalla buona fede e, pertanto, darebbe luogo a un autentico inadempimento contrattuale.

[24] Cass. Sez. Un., sent. 19 ottobre 2017, n. 24675.

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