La prima volta dell’art. 50

La prima volta dell’art. 50

L’ora tanto attesa è giunta. L’attivazione dell’art. 50 previsto dal trattato di Lisbona (competente le misure utili alla recessione di uno stato dall’Unione) sta per essere invocato dal parlamento britannico. A comunicarlo la nuova “lady di ferro”, Theresa May, che ha rivelato la tanto attesa data: 29 Marzo. Dopo di ciò l’iter per l’uscita della G.B. dall’Unione Europea potrà considerarsi ufficialmente avviato.

In cosa consiste l’art. 50 del trattato? Di seguito verrà chiarita la natura di tale articolo e la ragion d’essere dello stesso.

Il seguente è uno degli articoli più discussi del Trattato di Lisbona, e uno dei più ambiti dai movimenti nostalgici delle sovranità nazionali:

–          1. Ogni Stato Membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione.

–          2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio Europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio Europeo, l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. L’accordo è negoziato conformemente all’art. 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Esso è concluso a norma dell’Unione del consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. (30.3.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea C 83/43 IT)

–          3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine.

–          4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

–          5. Se lo stato che ha receduto dall’Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all’articolo 49. (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea)

Il 13 dicembre del 2007, nella città di Lisbona, in Portogallo, venne firmato dagli stati membri, il Trattato di riforma, ufficialmente “trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la comunità europea”. Una delle novità più importanti, introdotte proprio da questa modifica, è la possibilità di uno stato Membro di recedere dall’Unione, a differenza da quanto veniva regolamentato dai precedenti trattati nei quali era prevista la sola adesione. Questa possibilità era già stata concepita durante i lavori per la gestazione di una Costituzione Europea, successivamente naufragata a seguito delle mancate ratifiche di Francia e Olanda. La questione che appariva bollente e largamente condivisa, allora, fu riportata alla luce durante i lavori che portarono alla nascita del trattato di Lisbona nel 2007. Uno degli effetti della seguente clausola è stato quello di alimentare, come precedentemente sottolineato, la frangia dei movimenti scissionisti presenti in ogni singolo stato componente l’Unione.

Come sottolineato, inoltre, dal terzo comma dell’art. 50 sopra riportato, i negoziati potevano avere una durata massima di due anni, salvo una decisione all’unanimità del consiglio di prorogare tale data. Dopo l’annuncio avvenuto in mattinata da parte del governo Britannico e a seguito delle continue spinte provenienti dagli stati componenti l’Unione e dal Presidente della Commissione Junker, i negoziati hanno di gran lunga anticipato la data di scadenza prevista. A breve, quindi, si potrà parlare, senza dubbio alcuno, di un’Unione dei 27.

Il processo di disgregazione dell’Unione europea ha visto ufficialmente la luce. Bisognerà capire se l’art. 50 sarà il grimaldello attraverso il quale i populisti e i sovranisti scardineranno il confuso e fallace ordine costituito. Attendiamo, con doverosa attenzione, le consultazioni elettorali previste in Francia e in Germania prima di poter intonare un Requiem alla apparentemente moribonda Unione Europea.

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