La coltivazione della canapa a uso personale sulla via della depenalizzazione

La coltivazione della canapa a uso personale sulla via della depenalizzazione

L’uso personale ne esclude la rilevanza penale?

La coltivazione di canapa nel nostro attuale sistema ordinamentale

La coltivazione della canapa in Italia è stata, negli ultimi anni, al centro di accesi dibattiti di ordine sia etico/morale sia politico.

In particolare, sino alla recente proposta di legge votata lo scorso settembre dalla Commissione Giustizia della Camera, il nostro ordinamento è stato sprovvisto di norme che definissero quali tipologie di coltivazione potessero ritenersi prive di rilevanza penale.

Più nel dettaglio, il D.P.R. n. 309 del 1990 distingue tra detenzione a uso personale e detenzione ai fini di spaccio, attribuendo solo a quest’ultima rilevanza penale, mentre nulla afferma circa l’irrilevanza penale della coltivazione a uso personale.

Il silenzio della legge in materia ha dato luogo a diverse interpretazioni giurisprudenziali che, talvolta, hanno statuito l’inoffensività della coltivazione a uso personale, talaltra, ne hanno affermato la rilevanza penale[1].

Sul punto si è espressa anche la Consulta, ex multis con la sentenza n. 109 del 2016, che ha posto in evidenza come la condotta di coltivazione a uso personale di cannabis sia caratterizzata da un’attitudine ad accrescere la quantità di stupefacente esistente e circolante e come, quindi, meriti la repressione penale, diversamente dalla condotta di detenzione a uso personale che costituisce illecito amministrativo.

Il Giudice delle leggi ha osservato, in proposito, che solo nella detenzione e non nella coltivazione si ravvisa un nesso di immediatezza con l’uso personale che giustifica un trattamento meno severo.

Al contrario, il giudice a quo che ha sollevato la predetta questione di legittimità costituzionale ha evidenziato la irragionevole disparità di trattamento tra la condotta di detenzione di cannabis a uso personale e quella di coltivazione della medesima sostanza per destinarla al proprio consumo personale.

Tale giudice ha, invero, sottolineato la similitudine tra le suddette condotte sotto il profilo dell’offensività, rilevando come entrambe non espongano a pericolo i beni salute pubblica e ordine pubblico (beni presidiati dal D.P.R. n. 309/90).

Al pari della detenzione a uso personale, la coltivazione a uso personale risulterebbe, infatti, lesiva del solo bene salute individuale, poiché priva della capacità di favorire la circolazione della droga e alimentarne il mercato.

Infiorescenze di canapa (fonte: WebLab24_Siti_Web/Pixabay)

Viene richiamato all’uopo anche il panorama sovranazionale e, in particolare, la Decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea 2004/757/GAI del 25 ottobre 2004, con cui si escludono dall’ambito di penalizzazione le condotte concernenti stupefacenti “se tenute dai loro autori soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali”.
Tanto premesso, si deve precisare come, accanto agli orientamenti di segno opposto, che – rispettivamente – attribuiscono o negano rilevanza penale alla coltivazione di canapa a uso personale, se ne sono affermati altri che prediligono la valutazione in concreto della offensività della singola condotta di coltivazione.

Ne consegue che per i suddetti orientamenti non si deve escludere a priori la rilevanza penale della coltivazione a uso personale bensì valutare – case by case – se la singola condotta sia o meno offensiva, guardando a tutte le circostanze che la connotano in concreto.

Tali orientamenti ritengono, dunque, risolutiva la verifica dell’offensività in concreto della condotta operata dal giudice di merito che, in caso di riscontrata mancanza, riconduce la fattispecie alla figura del reato impossibile ex articolo 49 c.p.

Infine, per completezza espositiva, va detto che altri orientamenti, pur partendo dall’assunto per cui si deve operare un’indagine in concreto, fanno perno sulla distinzione tra tipicità e offensività.

Essi giungono, quindi, ad affermare che l’assenza di un qualunque effetto stupefacente nella sostanza prodotta o coltivata in grado di porre in pericolo la salute pubblica non esclude tanto l’offensività quanto, piuttosto, la stessa tipicità della condotta.


L’arresto delle Sezioni Unite del 2020

Ebbene, nel tentativo di fare ordine nell’intricato panorama di orientamenti giurisprudenziali sono intervenute le Sezioni Unite con sentenza n. 12348 del 2020.

Tale pronuncia ripercorre gli orientamenti di diverso segno tra cui quelli che, invece di distinguere tra coltivazione a uso personale e coltivazione ai fini di spaccio, operano una distinzione tra coltivazione tecnico agraria e coltivazione domestica.

La suddetta distinzione è da costoro sostenuta per affermare che la coltivazione domestica sia riconducibile alla nozione di detenzione, la quale – come anticipato – è penalmente irrilevante se finalizzata al consumo personale.

Le Sezioni Unite in parola ritengono, invece, che non si possa assimilare la nozione di coltivazione domestica a quella di detenzione e per questo affermano si debba escludere l’offensività della condotta di coltivazione solo ove la sostanza ricavabile non sia idonea a ledere o porre in pericolo il bene tutelato nemmeno in grado minimo.

Si ritiene, inoltre, di contrastare altro orientamento che sancisce come dirimente la verifica dell’efficacia drogante delle sostanze ricavabili dalle colture avendo come riferimento l’atto dell’accertamento della polizia giudiziaria.

Viene evidenziato, infatti, come si debba guardare alla attitudine della pianta, conforme al tipo botanico vietato, a giungere a maturazione e produrre sostanze a effetto stupefacente o psicotropo, anche in relazione alle modalità che connotano la coltivazione e sulla base, quindi, di un giudizio predittivo.

Si afferma, invero, come sia illogico escludere l’offensività della coltivazione guardando alla mancata maturazione delle colture all’atto del sequestro[2], dal momento che l’idoneità offensiva di una specifica condotta di coltivazione va valutata in assoluto; essa non può dipendere da circostanze contingenti, quale la tempestiva scoperta della piantagione da parte della polizia giudiziaria.

Diversamente, si giungerebbe all’irrazionale decisione di escludere la rilevanza penale di una coltivazione, ancorché di notevoli dimensioni, caratterizzata da un elevato numero di piante, per il sol fatto che ne sia stata accertata l’esistenza all’inizio del processo di maturazione.

Riassumendo, si può escludere l’offensività di una coltivazione solo ove – valutandone in assoluto le caratteristiche – emerga la modesta entità della stessa e del principio attivo ricavabile, ritenuto destinato a uso personale e, dunque, inidoneo a una ulteriore diffusione sul mercato.

Dopo aver ripercorso i suesposti orientamenti in materia, le Sezioni Unite affermano che ha rilevanza penale la coltivazione conforme al tipo botanico vietato e di cui si rileva l’attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente.

Si statuisce, inoltre, che non sono penalmente rilevanti le coltivazioni domestiche di minime dimensioni, intraprese con l’intento di soddisfare esigenze di consumo personale, perché queste hanno, per definizione, una produttività ridottissima e, dunque, insuscettibile di aumentare in modo significativo la provvista di stupefacenti.

Secondo la Suprema Corte la valutazione da parte del Giudice deve ancorarsi a presupposti oggettivi, quali: la minima dimensione della coltivazione; il suo svolgimento in forma domestica; la rudimentalità delle tecniche utilizzate; lo scarso numero di piante; la mancanza di indizi di un inserimento dell’attività nell’ambito del mercato degli stupefacenti; l’oggettiva destinazione di quanto prodotto all’uso personale esclusivo del coltivatore.

Si ritiene che in presenza delle sopra specificate condizioni la coltivazione domestica difetti di tipicità e sia, quindi, penalmente irrilevante[3].


Novità legislative

Come sin qui esposto, le Sezioni Unite del 2020 hanno voluto fare ordine nella giurisprudenza giungendo, tuttavia, a una soluzione che rimette all’apprezzamento del Giudice la valutazione circa la destinazione a esclusivo uso personale del coltivatore.

Olio di canapa (fonte: elsaolofsson/Pixabay)

Dunque, proprio per evitare interpretazioni ermeneutiche altamente eterogenee e conseguenti difformità di trattamento tra condotte similari, è stato adottato dalla Commissione Giustizia alla Camera – come anticipato – un testo base sulla cannabis che interviene a modifica di alcune disposizioni del D.P.R. n. 309 del 1990[4].

La novità più rilevante del suddetto testo normativo è proprio la disposizione che sancisce l’irrilevanza penale della coltivazione a uso personale fino a un massimo di quattro piantine di cannabis.

Specificamente, la disposizione prevede che “sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e detenzione per uso personale di non oltre quattro femmine di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente e del prodotto da esse ottenuto”.

Tuttavia, il disegno di legge in questione non ha ancora ultimato il suo iter di approvazione, dovendo essere fissato il termine per presentare gli emendamenti da discutere in Commissione.

Dopo la discussione degli emendamenti in Commissione, il disegno di legge potrà, infine, essere sottoposto per l’approvazione a entrambe le Camere del Parlamento.


Conclusioni

Alla luce di quanto sin qui analizzato, emerge come sia la giurisprudenza sia il legislatore si stiano dirigendo verso la depenalizzazione delle condotte di coltivazione a uso personale di cannabis.

Se ne parla da anni ma solo di recente si sta concretamente rendendo possibile il suddetto tipo di coltivazione, inoffensivo per i beni ordine pubblico e salute pubblica.

Va evidenziato, invero, che non solo la coltivazione a uso personale è inoffensiva dei predetti beni ma può, altresì, risultare estremamente utile per la tutela del bene salute individuale.

Nella specie, si rivela altamente benefica per soggetti che soffrono di alcune patologie, come quelle di carattere neurologico. Si tratta della cannabis utilizzata per uso terapeutico la cui coltivazione domestica è stata sin ora ritenuta illegale, esponendo i malati che ne necessitano alle lunghe attese legate alle autorizzazioni e prescrizioni per ottenere i farmaci a base di cannabinoidi.

Infatti, la dispensazione della marijuana per uso terapeutico è severamente regolamentata dalla legge, dovendo essere prescritta dal medico solo ed esclusivamente quando le terapie convenzionali non sono efficaci. La ricetta deve essere di tipo non ripetibile e deve riportare tutti i dati relativi alla preparazione magistrale del farmaco. Infine, va sottolineato che la cannabis a uso terapeutico prescritta dal medico per impieghi autorizzati dal Ministero della Salute è dispensata a carico del Sistema Sanitario Nazionale.

Fiorenza Beninato per www.policlic.it


Note e riferimenti bibliografici

[1] Tra le sentenze che affermano la rilevanza penale della coltivazione a uso personale, ex multis, Cass. pen. n. 28605/2008.

[2] L’”offensività della condotta non è esclusa dal mancato compimento del processo di maturazione dei vegetali, neppure quando risulti l’assenza di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, se gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all’esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti, in quanto il ‘coltivare’ è attività che si riferisce all’intero ciclo evolutivo dell’organismo biologico”; così Cass. pen., Sez. VI, 22 novembre 2016, n. 52547.

[3] La stessa condotta di coltivazione domestica con quelle caratteristiche è invece soggetta a sanzione amministrativa, prevista dall’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990. Inoltre, si deve evidenziare come, anche ove si tratti di coltivazione di piante penalmente illecita, sia possibile applicare l’art. 131-bis c.p., con esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Infine, è anche possibile applicare l’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990, secondo il quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti che, per i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.
I riferimenti normativi in essere sono consultabili sul sito www.altalex.com.

[4] Cfr. AGI, Alla Camera una legge che consente la coltivazione di cannabis in casa per uso personale, (15/07/2021, data di ultima consultazione 26/10/2021).

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