L’oggetto dell’articolo

Questo pezzo potrebbe apparire strano ai nostri lettori abituali, forse un po’ troppo accademico, ma è il frutto di un lavoro di comparazione portato avanti allo scopo di sfatare il mito dell’erba del vicino che è sempre più verde. Troppo spesso retorica e chiacchiere da bar sono confermate dai fatti, ma in realtà sono quasi sempre frutto di esagerazioni, poiché nessuno Stato al mondo è in realtà perfetto o paradisiaco, pur possedendo magari un clima ottimale o un’organizzazione istituzionale e amministrativa eccellente.

Al netto di welfare sfavillanti e posti felici, ho scelto di capire come e quanto la dimensione religiosa, e quindi l’applicazione del principio di laicità, influisca su Italia e Danimarca, due paesi appartenenti alla stessa area geografica e alla stessa dimensione culturale occidentale e nello specifico europea. Nonostante le somiglianze, questi presentano alcune diversità significative, emerse dalla lettura delle rispettive costituzioni e dall’analisi dei numeri concreti in relazione al tema indicato.

I dati consultati

Per la comparazione che segue ho proceduto attraverso due tipi di consultazioni. Nello specifico: 1) per avere un quadro generale dei due Stati ho letto le loro rispettive costituzioni, effettuando così una prima consultazione generale; successivamente, vista la particolarità del caso italiano, il quale prevede un concordato per la regolamentazione dei rapporti tra l’Italia e la chiesa cattolica, ho utilizzato il sito www.vatican.va per la lettura dei patti lateranensi e www.normattiva.it per la revisione degli stessi avvenuta nel 1984; 2) infine, per comprendere la realtà dei fatti, ho analizzato e quindi comparato i dati in merito alla libertà morale e alle condizioni generali di applicazione del principio di laicità e della libertà religiosa. Per fare ciò ho consultato diversi siti: a) www.fundalib.org, sito della Foundation for the Advancement of Liberty che ha formulato l’indice mondiale sulla libertà morale WIMF; b) il sito della segreteria di stato statunitensewww.state.gov, dal quale ho ricavato i report che le ambasciate e i consolati stilano in materia di libertà religiosa per ogni paese nel quale sono presenti; c) infine da www.pewforum.org ho preso i dati relativi alla diversità religiosa.

Le costituzioni: caratteri generali e specifici

La Costituzione Italiana

Il testo della Costituzione Italiana è entrato in vigore il primo Gennaio del 1948 ed è il frutto di un cammino costituente avviato il 2 giugno del 1946 con l’elezione dei membri dell’assemblea costituente e con il contestuale referendum relativo alla scelta della Forma di Stato. La commissione dei 75, composta in maniera proporzionale rispetto ai gruppi politici presenti nella Camera, fu incaricata di redigere il progetto di costituzione che sarebbe poi stato discusso dall’assemblea. Quest’ultima approvò il testo definitivo il 22 dicembre del 1947 con 453 voti favorevoli e 62 contrari.

Alla base dei 139 articoli che compongono il testo e delle 18 disposizioni finali e transitorie vi sono i principi di libertà ed eguaglianza. Viene sancita l’intangibilità della forma di stato repubblicana, mentre la tutela della costituzione viene affidata ad un procedimento di revisione aggravato e ad una Corte Costituzionale appositamente istituita. È prevista una forma di governo parlamentare che in partenza vedeva un forte preminenza del potere legislativo, detenuto dal parlamento composto da due camere (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica) che operano in regime di bicameralismo perfetto. Vi è un Presidente della Repubblica che detiene poteri di garanzia e si pone come rappresentante dell’unità nazionale.Il testo tratta della tematica in questione agli artt. 7, 8, 19, 20.

L’articolo 7 riguarda specificamente i rapporti tra lo stato italiano e la chiesa cattolica, sancendo la reciproca sovranità e indipendenza e rimandando ai Patti Lateranensi per una più specifica regolazione. Questi ultimi sono stati siglati l’undici febbraio del 1929 durante il regime fascista, chiudendo la spinosa “questione romana” che si protraeva dal 1870. Caratteristica principale di questo concordato è che individua nel cattolicesimo la religione di stato, con tutto ciò che comporta in termini morali e fiscali (insegnamento esclusivo nelle scuole di questa dottrina, numerosi privilegi di natura finanziaria e non solo). I Patti Lateranensi sono stati revisionati nel 1984 per opera del governo Craxi, adattandoli alle necessità contemporanee e cercando di renderli più consoni al dettato costituzionale che in base agli articoli successivi, spinge lo Stato in una dimensione più laica. Due sono le modifiche fondamentali per il raggiungimento di una maggiore libertà morale dei cittadini e dello stato nel suo insieme: la fine del cattolicesimo come religione di stato e la possibilità di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.

L’articolo otto tratta invece delle altre confessioni che si rapporteranno con lo stato con leggi in funzione di intese raggiunte tra le loro rappresentanze e lo stato stesso. L’articolo 19 sancisce la libera professione della propria fede e garantisce la possibilità di esercitarne il culto in forma privata o pubblica, purché non si vada contro il buon costume. L’articolo 20 riguarda la possibilità non contemplata di particolari limitazioni legislative o condizioni fiscali nei confronti delle associazioni religiose. Non esiste più quindi una religione di Stato, esistono tuttavia numerose corsie preferenziali per la chiesa Cattolica, in quanto religione maggioritaria tra la popolazione Italiana.

La Costituzione Danese

La costituzione della Danimarca risale al 1849, anno in cui l’assemblea costituente elaborò il testo ispirandosi al modello inglese ed ai suoi principi cardine, ovvero la separazione dei poteri e la tutela del diritto di proprietà. Stiamo parlando di uno stato retto da una monarchia che assume con l’approvazione di questo testo il carattere di costituzionale. Numerosi furono i tentativi di revisione della costituzione, anche se non sempre attuati. Quella più importante risale al 1953, anno in cui venne soppresso il bicameralismo con l’eliminazione della Landsting (la camera alta del parlamento), considerata un doppione poiché aveva le stesse funzioni del Folketing (la camera bassa).

Si possono individuare tre caratteristiche che contraddistinguono la Costituzione Danese: il monocameralismo, l’importanza attribuita alla dimensione referendaria, l’assenza di una corte costituzionale ad hoc e di conseguenza la possibilità per ogni corte del regno di poter emettere giudizi di costituzionalità. Attualmente quindi il potere legislativo danese è nelle mani del Folketing, la cui legislatura dura quattro anni e che è formato da 179 componenti, quattro dei quali provengono dal territorio metropolitano (Groenlandia e isola Faroer). A capo del governo vi è lo Statsminister di nomina regia, che non deve chiedere la fiducia al parlamento ma che può essere sfiduciato.

Non esiste una corte costituzionale come per l’Italia ma ciascuna corte di primo grado o di grado superiore del regno può emettere giudizi di conformità costituzionale. Senza contare che a tutela della costituzione vi è un procedimento di revisione super aggravato. Il testo è breve e composto da 89 articoli suddivisi in 11 titoli, aggiungendo l’atto di successione al trono del 27 marzo del 1953. La nostra tematica viene trattata negli artt. 4,6, 66, 67, 68, 69, 70.

L’articolo quattro sancisce che la Danimarca ha una chiesa nazionale, ovvero quella Evangelica Luterana, che è quindi sovvenzionata dallo Stato. Vi è qui l’applicazione contemporanea ed in continuità del principio cuius regio, eius religio, uno dei principi cardine dello spirito della riforma del 1517. L’articolo 6, quasi per sottolineare ulteriormente l’importanza storica di quest’istituzione per la Danimarca, stabilisce come il Re debba far parte necessariamente di questa chiesa. Gli altri articoli sopra citati costituiscono l’intero titolo VII e riguardano sia la chiesa nazionale sia le altre confessioni religiose eventualmente presenti nel paese. Nello specifico viene ribadito che la chiesa nazionale è regolata con legge (66), che tutti i cittadini sono liberi di formare congregazioni in base alle loro convinzioni religiose (67), che non esiste obbligatorietà di contribuzione verso culti diversi dal proprio (68), che le altre comunità religiose diverse dalla chiesa nazionale sono regolamentate con legge (69) e che nessuno può essere privato di propri diritti a causa della propria professione di fede (70).

La dimensione reale del fenomeno

Country RDI Percent Christi-an Per-cent Muslim Percent Unaffi-liated Per-cent Hindu Per-cent Bu-ddhist Percent Folk Reli-gions Percent Other Reli-gions Percent Jewish 2010 Country Population
Italy 3,3 83,3% 3,7% 12,4% 0,1% 0,2% 0,1% < 0.1% < 0.1% 60.550.000
Denmark 3,3 83,5% 4,1% 11,8% 0,4% 0,2% < 0.1% < 0.1% < 0.1% 5.550.000


Ogni norma giuridica deve necessariamente avere una fattispecie pratica dalla quale partire e successivamente rivolgersi. In questo caso la forte attualità del tema non lascia ombre di dubbio, di fronte ad una sempre più complessa situazione in merito a convivenze tra credi religiosi differenti 
insieme alla libertà morale dei cittadini su questioni principalmente di natura bioetica, condizionata spesso da istituzioni religiose invadenti che ostacolano l’autonoma legislazione degli stati con pressioni morali e di conseguenza limitano la libertà di scelta dei singoli in merito a nuovi e sempre più complessi ambiti della vita.

Un primo dato riguarda l’indice di diversità all’interno dei due paesi. Dalla tabella emerge una quasi simmetria tra i due paese, tranne per qualche lieve flessione in alcune categorie. L’indice di diversità religiosa RDI è pressoché identico, prova del fatto che le componenti religiose della popolazione sono simili fra i due stati o compensative.

L’esistenza di una chiesa nazionale di stampo luterano fa sì che in Danimarca di quell’83,5% di cristiani la maggior parte sia di fede cristiano-protestante; mentre sicuramente in Italia la maggioranza fra quell’83,5 sarà di fede cattolica. Inoltre la presenza della chiesa nazionale può essere la causa di una non-religiosità inferiore, anche se di poco, rispetto all’Italia. Quest’ultima è tuttavia uno stato ufficialmente laico solo dal 1984, anno di revisione dei patti lateranensi, per restando tuttavia a forte trazione cattolica in tutti i campi della vita politica, sociale, culturale ed economica. Entrambi i paesi, nonostante queste maggioranze, garantiscono costituzionalmente la libertà di professare la propria religione a ciascun individuo.

L’integrazione delle minoranze religiose procede in entrambi i paesi non senza difficoltà. In Danimarca vi sono stati diversi disordini di natura sia anti-semita che anti-islamica. Carico di conseguenze è stato un documentario/inchiesta fatto da tv2 (la televisione nazionale danese) che metteva in cattiva luce la comunità islamica danese. In Italia invece, al netto delle garanzie costituzionali, praticare il culto di alcune religioni appare assai difficoltoso. Particolarmente spinosa risulta essere la questione della costruzione delle moschee, ostacolata in molte regioni italiane soprattutto nel nord del paese, fatto grave se si considera che vi sono numerosissimi centri non ufficiali per la preghiera ed un diritto garantito costituzionalmente. Sulla questione si è infatti espressa anche la Corte Costituzionale dichiarando incostituzionali i provvedimenti presi in merito alle restrizioni sulla possibilità di costruire edifici religiosi in Lombardia dalle autorità regionali.

Altrettanto interessante è il WIMF (World Index of Moral Freedom), con il quale si cerca di capire quanto un individuo sia libero di compiere le proprie scelte, generalmente in relazioni a tematiche bioetiche, in funzione di costrizioni morali o religiose tipiche del proprio contesto. Questo indice prende in considerazione cinque indicatori: libertà religiosa, libertà nelle decisioni di natura bioetica, consumo e regolamentazione degli stupefacenti, sessualità e politiche su gender e famiglie.

Entrambi i paesi si collocano nella fascia alta della classifica, con indici complessivamente simili. Le differenze più significative di possono riscontrare riguardo a libertà religiosa e gender e politiche della famiglia, con differenze di quasi 30/40 punti. Nello specifico è particolarmente interessante notare come nel nostro paese vi sia una maggiore libertà religiosa, probabilmente legata, come già detto, alla mancanza di una chiesa nazionale costituzionalmente indicata, mentre vi è un altrettanto notevole distacco in relazione alle politiche familiari ed al tema dei gender con un vantaggio considerevole per la Danimarca.

Luca Di San Carlo per Policlic.it